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Sez. 3, Sentenza n. 2012 del 16/01/1996 Ud. (dep. 23/02/1996) Rv. 203822 - 01

Impugnazioni - Appello - Dibattimento - Rinnovazione della istruzione - In genere | Eccezionalità dell'istituto - Decisione del giudice dell'appello - Insindacabile in Cassazione.
Stato
decisa il 1996-01-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203822-01

Impugnazioni - Appello - Dibattimento - Rinnovazione della istruzione - In genere

La rinnovazione della istruttoria dibattimentale in appello è istituto di carattere eccezionale perché in tale grado di giudizio deve presumersi che la indagine istruttoria sia ormai completa. Non basta, pertanto, la presumibile attitudine dei mezzi di prova richiesti ad influire sulla decisione del punto controverso per obbligare il giudice d'appello a disporre la chiesta rinnovazione, occorrendo, invece, che egli ritenga - sul suo giudizio discrezionale, insindacabile in Cassazione - di non poter decidere allo stato degli atti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 603

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)