Sez. 5, Sentenza n. 7569 del 21/04/1999 Ud. (dep. 11/06/1999) Rv. 213637 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Eccezionalità dell'istituto - Condizioni - Indispensabilità di nuove acquisizioni probatorie - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE
In tema di giudizio di appello, la rinnovazione del dibattimento, postulando una deroga alla presunzione di completezza della indagine istruttoria svolta in primo grado, ha caratteristica di istituto eccezionale, nel senso che ad essa può farsi ricorso quando appaia assolutamente indispensabile, cioè nel solo caso in cui il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto corretto l'operato del giudice di appello che, in un processo di bancarotta fraudolenta, non ha accolto istanza difensiva volta ad ottenere l'esecuzione di perizia contabile, in quanto in atti mancava qualsiasi supporto documentale, sul quale essa potesse trovare fondamento).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 603
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)