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Sez. 4, Sentenza n. 3477 del 12/12/2007 Ud. (dep. 23/01/2008) Rv. 239027 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Macchina molatrice del vetro - Protezione - Necessità.
Stato
decisa il 2007-12-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239027-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

In tema di infortuni sul lavoro, la regola cautelare dettata dall'art. 75 del d.P.R. n. 547 del 1955, relativa all'obbligo di dotare di schermi o altra protezione le macchine che durante il funzionamento possono proiettare materiale pericoloso, è intesa a indicare al garante per la sicurezza del luogo di lavoro la necessità di provvedere al fine di ridurre al minimo i rischi per il lavoratore. Non è pertanto consentito al datore di lavoro sottovalutare tale rischio sulla base di una considerazione empirica circa la bassa probabilità dell'evento. (Nella fattispecie la macchina molatrice del vetro aveva prodotto una esplosione di frammenti durante la lavorazione di una bottiglia).

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 75, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)