Sez. 3, Sentenza n. 46784 del 10/11/2011 Cc. (dep. 19/12/2011) Rv. 251620 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Attrezzature di lavoro - Rischio di infortuni - Riduzione al minimo - Obbligo - Macchinario conforme alle prescrizioni di sicurezza - Sufficienza - Esclusione - Persistenza nel tempo dei requisiti di sicurezza - Obbligo - Sussistenza.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
L'obbligo di "ridurre al minimo" il rischio di infortuni sul lavoro (art. 71, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) impone al datore di lavoro di verificare e garantire la persistenza nel tempo dei requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei propri dipendenti (art. 71, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81), non essendo sufficiente, per ritenere adempiuto l'obbligo di legge, il rilascio, da parte di un organismo certificatore munito di autorizzazione ministeriale, della certificazione di rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 35, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 71
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)