Sez. 1, Ordinanza n. 1490 del 05/10/1973 Cc. (dep. 11/02/1974) Rv. 126185 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - REVOCA DI MISURE - FORME STABILITE DALL'ART 4, SECONDO COMMA, LEGGE N 1423 DEL 1956 - APPLICABILITA.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - REVOCA DI MISURE - FORME STABILITE DALL'ART 4, SECONDO COMMA, LEGGE N 1423 DEL 1956 - APPLICABILITA.*
Le forme processuali stabilite dall'art 4, comma secondo, legge 27 dicembre 1956, n 1423, pur non essendo esplicitamente richiamate dal successivo art 7, vanno adottate anche in ipotesi di decisioni da prendere sulle istanze di revoca, poiche tutti i provvedimenti in materia di prevenzione esigono il rispetto delle garanzie proprie dei provvedimenti giurisdizionali e, in particolare, di quelle dirette ad assicurare l'intervento del difensore e l'audizione della parte.*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)