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Sez. 1, Sentenza n. 1924 del 15/07/1963 (Rv. 262958 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - NULLITA - SANATORIA - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICA DELL'ATTO DI APPELLO - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - SANATORIA CON EFFICACIA RETROATTIVA.*
Stato
decisa il 1963-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/262958-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - NULLITA - SANATORIA - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICA DELL'ATTO DI APPELLO - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - SANATORIA CON EFFICACIA RETROATTIVA.*

La norma dell'art 291 cod proc civ, che trova applicazione anche nei procedimenti di impugnazione, nel prescrivere, per il caso di mancata Costituzione del convenuto, che la rinnovazione della citazione la cui notifica risulti nulla o viziata, impedisce ogni decadenza, lascia chiaramente intendere che, nel caso di Costituzione del convenuto, la eventuale nullita della notificazione si ha per non avvenuta. E se si tratta di notificazione di un atto di appello, poi, nessun rilievo ha il fatto che la Costituzione dell'appellato sia avvenuta oltre il termine per appellare perche l'atto di appello, affetto da vizio di notificazione e, tuttavia, efficiente ad impedire ogni decadenza di diritto e la Costituzione dell'appellato, sia pure avvenuta in seguito alla nuova notifica dell'atto, produce sanatoria ex tunc del momento che la nullita attiene solo alla notificazione e non al contenuto dell'atto stesso. (Conf 1611'62' 303'62' 2351'61).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)