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Sez. 1, Sentenza n. 1129 del 22/02/1979 (Rv. 397335 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - DEL CONVENUTO - RINNOVAZIONE DELLA CITAZIONE - IN APPELLO - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE DELL'ATTO DI APPELLO - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE - EFFETTO EX TUNC - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO OLTRE IL TERMINE PER APPELLARE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1979-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397335-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - DEL CONVENUTO - RINNOVAZIONE DELLA CITAZIONE - IN APPELLO - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE DELL'ATTO DI APPELLO - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE - EFFETTO EX TUNC - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO OLTRE IL TERMINE PER APPELLARE - IRRILEVANZA.*

A norma dell'art 291 cod proc civ - applicabile ex art 359 cod proc civ, anche al giudizio di appello - la nullita della notificazione dell'atto di appello puo essere sanata con effetto ex tunc dalla rinnovazione della notificazione, anche se spontaneamente effettuata ad iniziativa dell'appellante, e nessun rilievo ha il fatto che la Costituzione dell'appellato sia poi avvenuta oltre il termine per appellare, perche l'atto di appello, anche se viziato nella sua notificazione, e tuttavia idoneo ad impedire ogni decadenza e la Costituzione dell'appellato, sia pure avvenuta a seguito della nuova notificazione, produce ex tunc la sanatoria dell'atto, poiche la nullita riguarda solo la notificazione e non il contenuto dell'atto stesso. (V 3317/73, mass n 367209; (V 1648/76, mass n 380420; (Conf 1924/63, mass n 262958).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)