Sez. 2, Sentenza n. 5795 del 04/11/1982 (Rv. 423545 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - IN GENERE - TRASMISSIBILITÀ AGLI EREDI DEL COEREDE - ESCLUSIONE.*
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - IN GENERE - TRASMISSIBILITÀ AGLI EREDI DEL COEREDE - ESCLUSIONE.*
Il diritto di prelazione fra coeredi, regolato dall'art. 732 cod. civ. per la durata della comunione ereditaria, integra un diritto personalissimo, previsto, in deroga al principio generale della autonomia negoziale, al solo fine di assicurare la persistenza della titolarità dei beni ereditari in capo ai primi successori, e, pertanto, non è trasmissibile agli eredi del coerede. (V 4925/80, mass n 408780; (Conf 4048/78, mass n 393652; (Conf 3557/75, mass n 377775).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 732
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)