diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3119 del 01/04/1999 (Rv. 524815 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - COMUNIONE E CONDOMINIO | Controversia inerente alla declaratoria di esistenza o meno, tra le varie unità immobiliari integranti porzioni di un complesso edilizio, di un condominio unico - Partecipazione di tutti i proprietari delle dette unità immobiliari al giudizio - Necessità - Sussistenza - Mancata citazione di alcuni di essi, parti in prime cure, dinanzi alla Corte d'appello - Conseguenze - Cassazione della sentenza resa nel giudizio di secondo grado.
Stato
decisa il 1999-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524815-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - COMUNIONE E CONDOMINIO

Qualora si controverta sulla esistenza o meno, in ordine ad una serie di unità immobiliari integranti porzioni di un complesso edilizio, di un condominio unico, e, quindi, sulla riconducibilità di talune delle strutture della costruzione di cui si tratta (nella specie, dei muri perimetrali) alla nozione di parti comuni dell'edificio condominiale di cui all'art. 1117 cod. civ., con conseguente ripartizione delle spese tra i proprietari delle varie unità, è da ritenere la necessità della partecipazione di tutti costoro a ciascuna delle fasi del giudizio, in una situazione di litisconsorzio necessario. Ne consegue che, in caso di mancata "vocatio in ius" dinanzi alla Corte d'appello di taluni dei proprietari delle varie unità immobiliari comprese nel fabbricato in questione, parti in prime cure, deve essere integrato il contraddittorio nei loro confronti, rendendosi, in caso contrario, inevitabile la cassazione della sentenza emessa a seguito del giudizio di appello.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)