Sez. 2, Sentenza n. 4397 del 22/11/1976 (Rv. 383117 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - ESTENSIONE E LIMITI - DESTINAZIONE DELLA COSA COMUNE - DETERMINAZIONE - CRITERI - POZZO COMUNE - COSTRUZIONE DI UNA POMPA PER L'ADDUZIONE DELL'ACQUA AD UN EDIFICIO DI PROPRIETA ESCLUSIVA - PRONUNCIA GIUDIZIALE DI INSUSSISTENZA DELL'ALTERAZIONE DELLA DESTINAZIONE DEL POZZO SENZA IL PREVIO ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DI LIMITAZIONI ALLO SFRUTTAMENTO DA PARTE DEGLI ALTRI COMUNISTI - VIZIO DI INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - ESTENSIONE E LIMITI - DESTINAZIONE DELLA COSA COMUNE - DETERMINAZIONE - CRITERI - POZZO COMUNE - COSTRUZIONE DI UNA POMPA PER L'ADDUZIONE DELL'ACQUA AD UN EDIFICIO DI PROPRIETA ESCLUSIVA - PRONUNCIA GIUDIZIALE DI INSUSSISTENZA DELL'ALTERAZIONE DELLA DESTINAZIONE DEL POZZO SENZA IL PREVIO ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DI LIMITAZIONI ALLO SFRUTTAMENTO DA PARTE DEGLI ALTRI COMUNISTI - VIZIO DI INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA.*
La destinazione della cosa comune - che, a norma dell'art 1102 cod civ, ciascun partecipante alla comunione non puo alterare - dev'essere determinata attraverso elementi economici, quali gli interessi collettivi appagabili con l'uso della cosa, giuridici, quali le norme tutelanti quegli interessi, e di fatto, quali le caratteristiche della cosa; e dev'essere cassata con rinvio la sentenza del merito che esclude essere stata alterata la destinazione di un pozzo comune dalla costruzione di un impianto di adduzione dell'acqua ad una casa di proprieta singola, senza accertare se cio abbia implicato limitazioni allo sfruttamento da parte degli altri partecipanti.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)