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Sez. L, Sentenza n. 9815 del 14/04/2008 (Rv. 602866 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE | Previdenza complementare delle aziende del gruppo IRI - Cassa Interaziendale di Solidarietà ed Assistenza - INTERCASSA - Trasferimento del dipendente prima dell'accumulo contributivo di almeno 15 anni di versamenti - Interpretazione immune da vizi dell'art. 12 dello Statuto da parte del giudice di merito - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602866-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE

In materia di previdenza complementare delle aziende del gruppo IRI, è immune da censure l'interpretazione del giudice di merito riferita all'art. 12 dello Statuto della Cassa Interaziendale di Solidarietà ed Assistenza (INTERCASSA), nonché all'art. 8 dell'accordo sindacale 12 gennaio 1989, relativo a Cassa aziendale aderente all'INTERCASSA, secondo cui la prestazione, a carattere perequativo e complementare, della prima è prevista in favore del dipendente, in caso di cessazione del rapporto di lavoro senza l'accumulo contributivo di almeno 15 anni di versamenti, anche nel caso di passaggio alle dipendenze di altra azienda non appartenente al gruppo IRI; appare infatti del tutto ininfluente, a tali fini, il fatto che nella specie si sia realizzato un trasferimento di azienda ex art. 2112 cod. civ. e che il dipendente si sia avvalso della possibilità di trasferimento dell'importo corrispondente ai contributi versati ai fini di altra, e diversa, forma di previdenza complementare, ciò in quanto l'insorgenza dell'obbligo dell'INTERCASSA di pagare la differenza tra la somma rapportata alla contribuzione effettiva e quella dovuta sulla base di 15 anni di contribuzione deriva appunto dalla risoluzione del rapporto con un'azienda IRI e dalla cessazione dell'iscrizione ad una delle Casse del sistema e non dal conseguimento del diritto ad una delle previste prestazioni previdenziali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2117, Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)