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Sez. L, Sentenza n. 16176 del 18/08/2004 (Rv. 575846 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE | Statuti dei fondi speciali di previdenza e assistenza - Natura negoziale - Conseguenze - Interpretazione riservata al giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa allo Statuto della Cassa interaziendale.
Stato
decisa il 2004-08-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575846-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE

I fondi speciali per l'assistenza e la previdenza, costituiti nell'ambito della previsione dell'art. 2117 cod.civ. con la contribuzione sia del datore di lavoro che dei lavoratori, sono retti da statuti aventi natura negoziale, la cui interpretazione è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità unicamente per violazione delle norme di ermeneutica negoziale o per vizio di motivazione.(Nella specie, in relazione alla richiesta di erogazione del trattamento previdenziale integrativo allo scopo di correggere la sperequazione tra i trattamenti complessivi proposta da alcuni dirigenti di una società che per anni aveva fatto parte del gruppo IRI e successivamente ne era uscita, nei confronti della Cassa interaziendale alla quale erano stati iscritti i dirigenti finché la società datore di lavoro aveva fatto parte del gruppo IRI, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., interpretando il relativo statuto, ha ritenuto che il trattamento richiesto fosse complementare, quindi aggiuntivo rispetto al predetto trattamento previdenziale integrativo, destinato ad operare al fine di correggere la sperequazione fra i trattamenti previdenziali complessivi spettanti alla cessazione del rapporto di lavoro ai dirigenti che non avessero maturato un accredito contributivo di quindici anni e i trattamenti previsti per quelli che avevano maturato tale accredito, e che presupposti per l'erogazione del trattamento fossero l'avvenuta cessazione dal servizio al momento della domanda e l'acquisizione da parte dei richiedenti della titolarità di un trattamento a carico dell'ente previdenziale di categoria (INPDAI.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)