Sez. 1, Sentenza n. 674 del 12/03/1973 (Rv. 362812 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - DI RAPPRESENTANTI O CURATORI - ORGANO DELLA PERSONA GIURIDICA - ASSOGGETTAMENTO ALLA CONDANNA SOLIDALE - AMMISSIBILITA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - DI RAPPRESENTANTI O CURATORI - ORGANO DELLA PERSONA GIURIDICA - ASSOGGETTAMENTO ALLA CONDANNA SOLIDALE - AMMISSIBILITA.*
Nel linguaggio dei codici vigenti, sia sostanziale che di rito, con il termine 'rappresentanzà viene designato non soltanto il fenomeno rappresentativo in senso proprio, contemplato dagli artt 1387 e seguenti cod civ, ma anche quello della cosiddetta immedesimazione organica, alla quale e quindi applicabile la disciplina positiva dettata per la rappresentanza, in difetto di una contraria indicazione letterale della legge o di una ragione di incompatibilita intrinseca tra questo fenomeno e tale disciplina. Di conseguenza, anche l'organo della persona giuridica (nella specie, l'amministratore di una societa), che la rappresenti in giudizio, puo essere assoggettato alla condanna solidale nelle spese ai sensi dello art 94 cod proc civ, tale norma riferendosi genericamente a tutti 'coloro che rappresentano la parte in giudiziò e non offrendo quindi alcuna ragione per distinguere fra rappresentante in senso proprio e organo. (V 1852/70, mass n 347844 e 347842; 2981/60; 649/63).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 94, Cod. Civ. art. 1387
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)