Sez. U, Sentenza n. 5398 del 06/10/1988 (Rv. 460029 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - DI RAPPRESENTANTI O CURATORI - CONDANNA IN SOLIDO CON LA PARTE - CONDIZIONI - RICORRENZA DI "GRAVI MOTIVI" - PORTATA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - DI RAPPRESENTANTI O CURATORI - CONDANNA IN SOLIDO CON LA PARTE - CONDIZIONI - RICORRENZA DI "GRAVI MOTIVI" - PORTATA.*
L'art. 94 cod. proc. civ., la quale contempla la condanna alle spese, eventualmente in solido con la parte, del soggetto che la rappresenti (e, quindi, in Mancanza di distinzione fra rappresentanza in senso stretto e rappresentanza organica, anche dell' amministratore di una società), postula la ricorrenza di "gravi motivi", da identificarsi nella trasgressione del dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 cod. proc. civ., ovvero nella Mancanza della normale prudenza che caratterizza la responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96 secondo comma cod. proc. civ.. (V 674/73, mass n 362812).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 88, Cod. Proc. Civ. art. 94, Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)