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Sez. 3, Sentenza n. 999 del 28/03/1972 (Rv. 357313 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI - MANCATA COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - OMESSA DICHIARAZIONE DELLA CONTUMACIA - NULLITA DELLA SENTENZA - INSUSSISTENZA - LIMITI - IMPOSSIBILITA DELLA COSTITUZIONE A CAUSA DEL RINVIO PER LA DECISIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1972-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357313-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI - MANCATA COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - OMESSA DICHIARAZIONE DELLA CONTUMACIA - NULLITA DELLA SENTENZA - INSUSSISTENZA - LIMITI - IMPOSSIBILITA DELLA COSTITUZIONE A CAUSA DEL RINVIO PER LA DECISIONE - IRRILEVANZA.*

La mancata dichiarazione di contumacia della parte non costituita nel giudizio di appello non invalida la successiva pronuncia, giacche la declaratoria formale di contumacia non ha altro scopo che quello di fornire la prova dell'avvenuto accertamento da parte del giudice della regolarita della notificazione dell'atto di appello alla parte non costituita. Solo indirettamente tale omissione puo riflettersi sul processo, nell' ipotesi di violazione di norme che impongono la notificazione di determinati Atti al contumace; ma al di fuori di questa ipotesi, a nulla rileva che l'appellato, cui l'atto di appello sia stato ritualmente notificato, non abbia avuto la possibilita di costituirsi in una successiva udienza per essere stato il processo rinviato dalla prima udienza (dopo le conclusioni dell'appellante) al collegio per la decisione. (Conf 930'69, mass n 339328; 269'65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)