Sez. L, Sentenza n. 4916 del 09/10/1985 (Rv. 442293 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - IN GENERE - CONDIZIONI PER LA DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - ACCERTATA REGOLARITÀ DEL CONTRADDITTORIO E MANCATA DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA DI UNA PARTE - INVALIDITÀ DELLA SUCCESSIVA PRONUNCIA - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - IN GENERE - CONDIZIONI PER LA DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - ACCERTATA REGOLARITÀ DEL CONTRADDITTORIO E MANCATA DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA DI UNA PARTE - INVALIDITÀ DELLA SUCCESSIVA PRONUNCIA - ESCLUSIONE.*
Accertata la regolare Costituzione del contraddittorio, la mancata dichiarazione di contumacia di una parte non invalida la successiva pronuncia, in quanto tale declaratoria non vale a determinare la contumacia, che deriva invece dalla mancata Costituzione della parte ritualmente evocata in giudizio, ma ha il solo scopo di fornire la prova dell'avvenuto accertamento, ad opera del giudice, circa la notificazione dell'atto introduttivo alla parte non comparsa. (Conf 238/82, mass n 417931; (Conf 1406/77, mass n 385121; (Conf 999/72, mass n 357313).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 290, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)