Sez. 4, Sentenza n. 11824 del 04/06/1982 Ud. (dep. 07/12/1982) Rv. 156587 - 01
SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - ACCOGLIMENTO ANCHE PARZIALE DELL'IMPUGNAZIONE - CONDANNA DELL'IMPUTATO ALLE SPESE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: ACCOGLIMENTO DEL MOTIVO DI APPELLO RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DEL CONDONO ALLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA.*
SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - ACCOGLIMENTO ANCHE PARZIALE DELL'IMPUGNAZIONE - CONDANNA DELL'IMPUTATO ALLE SPESE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: ACCOGLIMENTO DEL MOTIVO DI APPELLO RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DEL CONDONO ALLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA.*
La condanna alle spese processuali, ex art. 213 cod. proc. pen., non può essere pronunciata qualora, in accoglimento parziale dell'impugnazione, venga applicato il condono ex art. 11 legge 3 agosto 1978, n. 405, alla sospensione della patente di guida, oggetto di specifico motivo d'appello. (V mass n 119212; (V mass n 122445; (V mass n 141151; (V mass n 152218).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 213, Cod. Strada art. 91 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 91 CORTE COST., Legge 03/08/1978 num. 405 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)