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Sez. U, Sentenza n. 7 del 20/02/1971 Ud. (dep. 29/10/1971) Rv. 119212 - 01

SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - GIUDIZI DI IMPUGNAZIONE - ACCOGLIMENTO, ANCHE PARZIALE, DELL'IMPUGNAZIONE DELL'IMPUTATO - CONDANNA ALLE SPESE - ILLEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1971-02-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/119212-01

SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - GIUDIZI DI IMPUGNAZIONE - ACCOGLIMENTO, ANCHE PARZIALE, DELL'IMPUGNAZIONE DELL'IMPUTATO - CONDANNA ALLE SPESE - ILLEGITTIMITA.*

E principio fondamentale del sistema processuale penale che l'imputato non puo essere condannato alle spese del giudizio di impugnazione quando il suo gravame e stato accolto, sia pure parzialmente, giacche in tal caso il giudizio stesso e stato da lui utilmente provocato. Tale principio e desumibile dalle Disposizioni dell'art 213 cod proc pen e, particolarmente, dal primo comma, dal quale emerge la regola generale che la condanna dell'imputato alle spese del procedimento di impugnazione consegue soltanto al rigetto totale o alla dichiarazione di inammissibilita della impugnazione da lui proposta. (V 114733, 114704, anno 1970; 113372, 110819, anno 1969; 107984, anno (1967; 102837, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 213

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)