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Sez. 2, Sentenza n. 1631 del 21/09/1970 (Rv. 347550 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - MOMENTO CUI L'INVALIDITA DEVE RIFERIRSI - ONERE DI DENUNZIA DELLE MALATTIE - MODALITA - OMESSO ACCERTAMENTO DA PARTE DELL'ISTITUTO - ACCERTAMENTO NEL CORSO DEL GIUDIZIO - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1970-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347550-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - MOMENTO CUI L'INVALIDITA DEVE RIFERIRSI - ONERE DI DENUNZIA DELLE MALATTIE - MODALITA - OMESSO ACCERTAMENTO DA PARTE DELL'ISTITUTO - ACCERTAMENTO NEL CORSO DEL GIUDIZIO - RILEVANZA - CONDIZIONI.*

In tema di assicurazioni sociali, l'assicurato adempie l'Onere della denuncia con la semplice indicazione della sintomatologia generale delle sue infermita, e cioe dei fenomeni esterni e delle menomazioni che le accompagnano, senza necessita di individuare le singole affezioni patologiche, con gli appropriati termini tecnici invece, l'istituto assicuratore e tenuto ad estendere i suoi accertamenti anche al di la dell'organo direttamente interessato dalla sintomatologia denunziata, con la conseguenza che, ove tali accertamenti risultino omessi, ben puo il giudice tener conto, ai fini del riconoscimento del diritto dell'assicurato alla pensione d'invalidita, delle affezioni che, sebbene accertate successivamente, siano comunque riferibili ai sintomi resi noti durante il corso del procedimento amministrativo. (V 3196'69, mass n 343190 1272'67, mass n 327806).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 97 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 460 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)