Sez. 2, Sentenza n. 1272 del 08/06/1967 (Rv. 327806 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - MOMENTO CUI L'INVALIDITA DEVE RIFERIRSI - DENUNCIA DELLA MALATTIA IN SEDE AMMINISTRATIVA - ONERE DELL'ASSICURATO - OBBLIGHI DELL'ISTITUTO.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - MOMENTO CUI L'INVALIDITA DEVE RIFERIRSI - DENUNCIA DELLA MALATTIA IN SEDE AMMINISTRATIVA - ONERE DELL'ASSICURATO - OBBLIGHI DELL'ISTITUTO.*
In tema di pensione di invalidita non e consentito al giudice di tener conto di infermita le quali, ancorche preesistenti, non siano state denunciate all'atto della presentazione della domanda amministrativa, ovvero nel corso del procedimento amministrativo, e non siano state, pertanto, esaminate e valutate nel procedimento medesimo. Tale principio, pero, non va inteso nel senso che all'assicurato incombe la diligenza di indicare, nella denuncia qualificandole specificamente sotto l'aspetto tecnico, tutte le infermita costituenti il complesso invalidante, giacche e, invece, sufficiente che egli ne indichi almeno i sintomi rivelatori, in modo che l' istituto possa accertarle, mediante gli opportuni metodi di indagine diagnostica, conseguente a quanto lo stesso assicurato ha dichiarato. Percio, quando l'assicurato si dichiari sofferente di malattia che, interessando un organo, abbia generalmente incidenza su altri organi, anche senza che l'assicurato o il certificato medico esibito accusino alterazioni o lesioni su questi ultimi, l' istituto deve estendere i suoi accertamenti anche al di la del certificato esibito in fase amministrativa ed il giudice puo tener conto di tali processi morbosi, non accertati per difetto di indagine cui l' istituto era tenuto. Deve, pero, trattarsi, pur sempre, di casi nei quali vi sia un nesso tra i sintomi denunciati dal lavoratore e la malattia non indicata specificamente in detta Sede. (Conf. 1436-61, 2413-61).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)