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Sez. 3, Sentenza n. 23749 del 14/11/2011 (Rv. 620474 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA | Rinuncia alla domanda - Differenze dalla rinuncia agli atti del giudizio - Forme particolari e accettazione della controparte - Necessità - Esclusione - Effetti - Estinzione dell'azione.
Stato
decisa il 2011-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620474-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA

La rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)