Sez. 2, Sentenza n. 8387 del 03/08/1999 (Rv. 529181 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RINUNCIA - IN GENERE | Rinuncia agli atti del giudizio - Appello e rinuncia all'impugnazione - Effetti - Distinzione fra i due istituti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RINUNCIA - IN GENERE
La rinuncia agli atti del giudizio - ammissibile anche in appello ex artt. 359 e 306 cod. proc. civ. - va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado) la quale è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere - dovere del giudice di pronunziare. Per la rinunzia agli atti del giudizio è necessaria invece l'accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta quando essa abbia interesse alla prosecuzione del processo, interesse che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile che presuppone la proposizione da parte sua di richieste il cui integrale accoglimento <procurerebbe ad essa una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 310, Cod. Proc. Civ. art. 338, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)