Sez. 1, Sentenza n. 4271 del 28/04/1999 (Rv. 525855 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ | Occupazione di suolo pubblico e spazio aereo in eccedenza rispetto a quello concesso per l'esercizio del commercio ambulante - Contestata violazione del regolamento di polizia urbana del comune di Venezia - Ordinanza - ingiunzione comunale - Opposizione - Limitazioni e divieti all'esercizio del commercio su aree pubbliche per motivi di polizia stradale o di carattere igienico - sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, previsti dall'art. 6, comma secondo, della legge n. 112 del 1991 - Carattere di specialità della relativa sanzione rispetto a quella del suddetto regolamento - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ
Il titolare di licenza di commercio ambulante nel territorio del Comune di Venezia, al quale sia contestato di aver occupato suolo pubblico e spazio aereo in eccedenza rispetto a quello concessogli risponde della violazione dell'art. 5 del locale Regolamento di polizia urbana, mentre non è applicabile allo stesso, in ossequio al principio di specialità di cui all'art. 9 della legge n. 689 del 1981, per mancanza di relazione da specie a genere, la sanzione prevista dall'art. 6, comma secondo, della legge n. 112 del 1991, che punisce chi violi le limitazioni ed i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per motivi di polizia stradale o di carattere igienico - sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, in quanto la condotta contestata non è ricompresa in tale fattispecie, che riguarda la violazione di precetti di ordine generale, e non la inosservanza di specifiche prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio rilasciato al singolo commerciante.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 9 CORTE COST., Legge 28/03/1991 num. 112 art. 6 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)