Sez. 1, Sentenza n. 875 del 21/01/2004 (Rv. 569524 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Contravvenzione alle disposizioni di regolamenti comunali - Conflitto tra regolamenti comunali e regionali - Risoluzione - Principio di competenza - Applicabilità - Regione Friuli Venezia - Giulia - Fattispecie in tema di spargimento di liquami nelle zone agricole.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE
In materia di sanzioni amministrative, i regolamenti degli enti locali emanati nelle materie attribuite a detti enti si pongono sullo stesso piano dei regolamenti regionali e l'eventuale conflitto tra i medesimi va risolto in base al criterio della competenza, in quanto tra essi non esiste un rapporto di gerarchia - incompatibile con l'autonomia costituzionalmente garantita agli enti locali - restando altresì esclusa l'applicabilità del principio stabilito dall'art. 4, secondo comma, delle preleggi, il quale, prevedendo la prevalenza dei regolamenti governativi, riguarda il caso di atti emessi da organi facenti parte di una stessa struttura amministrativa. (La S.C., in applicazione del succitato principio di diritto, ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato l'opposizione avverso ordinanze - ingiunzione emesse da un Comune della Regione Friuli Venezia - Giulia, per violazione del regolamento comunale di polizia rurale che vietava lo spargimento di liquami nelle zone di rispetto fluviale, escludendo che la materia dovesse ritenersi disciplinata da un regolamento regionale che non sanzionava la condotta contestata, in quanto aveva ad oggetto esclusivamente la disciplina delle tradizionali pratiche agricole di concimazione al fine della tutela dell'ambiente, mentre il regolamento comunale recava disposizioni più restrittive, poiché aveva ad oggetto anche la tutela del territorio agricolo e la bellezza dell'ambiente).
Riferimenti normativi: Preleggi art. 4, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 106 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 art. 64 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)