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Sez. 1, Sentenza n. 13210 del 14/05/2015 Cc. (dep. 01/04/2016) Rv. 266560 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative in favore di condannati per reati di violenza sessuale - Modifiche introdotte dalla l.n. 38 del 2009 - Osservazione scientifica collegiale della personalità - Metodi di valutazione equipollenti - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-05-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266560-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di misure alternative in favore dei condannati per reati di violenza sessuale, il giudizio favorevole alla concessione dei benefici deve essere espresso esclusivamente sulla base dell'osservazione scientifica della personalità, svolta per un anno e condotta collegialmente, che non ammette equipollenti, in quanto solo tale valutazione consente il superamento della presunzione di pericolosità prevista per determinate categorie di delitti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto applicabili le sopravvenute e più rigide norme che impongono, ai fini della concessione del beneficio, l'osservazione collegiale, come previsto dall'art. 4 bis, comma primo quater, L. n. 354 del 1975 nella formulazione introdotta dall'art. 3 del D.L. n. 11 del 2009, conv. in L. n. 38 del 2009, respingendo il rilievo, dedotto dalla difesa nel motivo di ricorso, della omessa valorizzazione del percorso rieducativo intrapreso con successo dal condanato, in epoca antecedente all'entrata in vigore della riforma).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis com. 1 n. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Legge 23/04/2009 num. 38 art. 3 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)