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Sez. 1, Sentenza n. 9110 del 18/02/2010 Cc. (dep. 08/03/2010) Rv. 246374 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative in favore di condannati per reati di violenza sessuale - Osservazione scientifica della personalità - Durata di un anno - Decorrenza - Individuazione.
Stato
decisa il 2010-02-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246374-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di concessione delle misure alternative in favore dei condannati per reati di violenza sessuale, il periodo di un anno dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente non può essere fatto decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, dovendo il Tribunale di sorveglianza valutare, sulla base della disciplina dell'art. 4 bis, comma primo quater, L. n. 354 del 1975 nella formulazione introdotta dall'art. 3 del D.L. n. 11 del 2009, conv. in L. n. 38 del 2009, i risultati dell'osservazione svolta nel periodo di custodia cautelare carceraria sofferta prima dell'entrata in vigore della legge che ha subordinato all'osservazione scientifica della personalità la concessione dei benefici.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/04/2009 num. 38 CORTE COST., Decreto Legge 23/02/2009 num. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)