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Sez. 1 - , Sentenza n. 5346 del 22/02/2019 (Rv. 653095 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - IN GENERE | Società "in house" - Dichiarazione di fallimento - Ammissibilità - Controllo analogo - Irrilevanza - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653095-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - IN GENERE

La società di capitali con partecipazione in tutto o in parte pubblica, è assoggettabile al fallimento in quanto soggetto di diritto privato agli effetti dell'art. 1 l.fall., essendo la posizione dell'ente pubblico all'interno della società unicamente quella di socio in base al capitale conferito, senza che gli sia consentito influire sul funzionamento della società avvalendosi di poteri pubblicistici, né detta natura privatistica della società è incisa dall'eventualità del cd. controllo analogo, mediante il quale l'azionista pubblico svolge un'influenza dominante sulla società, così da rendere il legame partecipativo assimilabile ad una relazione interorganica che, tuttavia, non incide affatto sulla distinzione sul piano giuridico-formale, tra P.A. ed ente privato societario, che è pur sempre centro di imputazione di rapporti e posizioni giuridiche soggettive diverso dall'ente partecipante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Civ. art. 2221 CORTE COST., Legge Falliment. art. 1 com. 1, Legge 20/03/1975 num. 70 art. 4, Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 4 com. 13, Legge 07/08/2012 num. 135, Decreto Legisl. 19/08/2016 num. 175 art. 1 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)