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Sez. 5 - , Sentenza n. 21658 del 29/07/2021 (Rv. 661900 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - PERDITE, SOPRAVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI | Società "in house providing" - Autonomia dal soggetto pubblico - Sussistenza - Ragioni - Conseguenze - Deducibilità.
Stato
decisa il 2021-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661900-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - PERDITE, SOPRAVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI

In tema di reddito d'impresa, la società "in house providing" anche sotto il profilo fiscale è centro autonomo di imputazione di rapporti e posizioni giuridiche soggettive rispetto all'ente locale che su di essa esercita il cd. "controllo analogo", con conseguente sussistenza di autonomo titolo giuridico per dedurre i costi e detrarre l'IVA in relazione a contratti dalla stessa stipulati, operando essa come società di diritto privato.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 122, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)