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Sez. 6 - , Sentenza n. 56733 del 12/09/2018 Cc. (dep. 17/12/2018) Rv. 274781 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO | Decreto di sequestro probatorio – Obbligo di motivazione – Necessità – Contenuto – Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-09-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274781-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO

L'obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo reale deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto nullo il decreto con cui il pubblico ministero, in relazione al delitto previsto dall'art. 356 cod. pen., aveva sequestrato a fini probatori tutta la corrispondenza intercorsa tra progettista e responsabile del procedimento, limitandosi a richiamare gli articoli di legge e ad enunciare il tempo e il luogo di commissione dei fatti, senza, tuttavia, descrivere questi ultimi e senza indicare le ragioni per cui i beni sequestrati dovessero considerarsi corpo di reato o cose a esso pertinenti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 356, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)