diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 50175 del 25/11/2015 Cc. (dep. 21/12/2015) Rv. 265525 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO | Cose costituenti corpo di reato - Decreto di sequestro - Motivazione - Indicazione del fine concretamente perseguito con il sequestro in relazione all'accertamento dei fatti - Necessità - Esclusione - Obbligo di descrizione della relazione di immediatezza fra la cosa oggetto di sequestro e il reato - Sussistenza.
Stato
decisa il 2015-11-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265525-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO

Il decreto di sequestro probatorio delle cose che costituiscono corpo del reato deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine alla sussistenza della relazione di immediatezza tra la "res" sequestrata ed il reato oggetto di indagine, non anche in ordine alla necessità di esso in funzione dell'accertamento dei fatti, poiché l'esigenza probatoria del corpo del reato è "in re ipsa"; esso implica, tuttavia, che siano descritti gli estremi essenziali di tempo, di luogo e di azione del fatto in modo da dar conto della relazione di immediatezza descritta nell'art. 253 cod. proc. pen. fra la cosa oggetto di sequestro e l'illecito penale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)