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Sez. L, Sentenza n. 5940 del 09/11/1981 (Rv. 416708 - 01)

LAVORO - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - IN GENERE - RAPPORTI DI LAVORO DEI DIPENDENTI DELLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE - PRINCIPIO DELL'IRRIPETIBILITÀ DA PARTE DELLA P.A. DELLE SOMME VERSATE AL DIPENDENTE E DA QUESTO RICEVUTE IN BUONA FEDE - INAPPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1981-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416708-01

LAVORO - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - IN GENERE - RAPPORTI DI LAVORO DEI DIPENDENTI DELLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE - PRINCIPIO DELL'IRRIPETIBILITÀ DA PARTE DELLA P.A. DELLE SOMME VERSATE AL DIPENDENTE E DA QUESTO RICEVUTE IN BUONA FEDE - INAPPLICABILITÀ.*

Il principio dell'irripetibilità, da parte dell'amministrazione pubblica, delle somme versate al dipendente e da questo percepite in buona fede (che è da escludere per la percezione di retribuzione per un'attività lavorativa non svolta) non può trovare applicazione nell'ambito dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle aziende municipalizzate, i quali, in virtù degli artt. 2093 e 2129 cod. civ., sono parificabili o positivamente parificati, nella struttura e nella disciplina giuridica sostanziale e processuale, ai rapporti di diritto privato. (V 2826/74, mass n 371242).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Civ. art. 2129 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)