Sez. L, Sentenza n. 2826 del 14/10/1974 (Rv. 371242 - 01)
COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - SERVIZI PUBBLICI - ASSUNZIONE DIRETTA (MUNICIPALIZZAZIONE) - GESTIONE - AZIENDE COMUNALI - IMPIEGATI - DIPENDENZA DAL COMUNE - ESCLUSIONE - RAPPORTO DI LAVORO - PARIFICAZIONE AI RAPPORTI DI DIRITTO PRIVATO.*
COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - SERVIZI PUBBLICI - ASSUNZIONE DIRETTA (MUNICIPALIZZAZIONE) - GESTIONE - AZIENDE COMUNALI - IMPIEGATI - DIPENDENZA DAL COMUNE - ESCLUSIONE - RAPPORTO DI LAVORO - PARIFICAZIONE AI RAPPORTI DI DIRITTO PRIVATO.*
I dipendenti delle aziende speciali municipali non sono dipendenti dell'ente pubblico territoriale autarchico ma dipendenti della stessa azienda, inquadrabili sindacalmente a norma dell'art 3 RD 1 luglio 192 6, n 1130, ed i loro rapporti con l'azienda sono parificabili o positivamente parificati dagli artt 2093 e 2129 cod civ, nella struttura e nella disciplina giuridica sostanziale e processuale, ai rapporti di diritto privato. (V 1867'60; 608'55).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2081, Cod. Civ. art. 2093, Cod. Civ. art. 2129 CORTE COST., Regio Decr. 01/07/1926 num. 1130 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)