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Sez. 1, Sentenza n. 15145 del 20/07/2015 (Rv. 636208 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Ricorso per cassazione non notificato ad una delle parti - Istanza di rimessione in termini formulata all'udienza - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636208-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE

Il ricorrente che non abbia ritualmente citato nel giudizio di cassazione una delle altre due parti del procedimento di merito non può essere rimesso in termini se, da un lato, risulti che non si sia attivato con immediatezza e, comunque, entro un termine ragionevole per la ripresa del procedimento notificatorio e, dall'altro, la concessione del termine potrebbe essere piegata ad una protezione indiretta dell'interesse della parte nei cui confronti la notifica non sia andata a buon fine, potendosi quest'ultima, non costituita, giovarsi della remissione in termini nonostante la sua inerzia. (Nella specie, il giudice di merito aveva accolto l'azione revocatoria fallimentare immobiliare nei confronti di una società e respinto quella di inefficacia nei confronti delle subacquirenti degli immobili oggetto di revoca; il ricorso per cassazione proposto dalla società non era stato notificato alla curatela, rimasta contumace; nell'enunciare il principio di cui alla massima, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, evidenziando la conoscenza ultrasettennale del domicilio della curatela e l'indebito vantaggio processuale che ne sarebbe derivato a quest'ultima nei confronti delle subacquirenti, rispetto alle quali era risultata soccombente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2, Legge Falliment. art. 66, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)