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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24641 del 19/11/2014 (Rv. 633523 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE | Ricorso per cassazione - Notificazione presso il domicilio precedentemente eletto dal difensore di controparte e successivamente mutato - Tutela dell'affidamento del ricorrente - Condizioni - Effetti - Tardività - Limiti.
Stato
decisa il 2014-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633523-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE

Quando la notifica del ricorso per cassazione sia avvenuta al domicilio precedentemente eletto dal difensore della controparte senza che consti alcuna formale comunicazione del suo mutamento od altra negligenza del notificante, deve ritenersi ugualmente rispettato, a tutela dell'affidamento dell'impugnante, il termine di proposizione dell'impugnazione, pur formalmente tardiva, purché risulti che nel corso degli adempimenti di notificazione, acquisita formale conoscenza del trasferimento dello studio professionale del difensore, il notificante si sia attivato con immediatezza, e comunque entro un termine ragionevole, a riprendere il procedimento notificatorio, andato poi a buon fine.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)