Sez. L, Sentenza n. 20518 del 28/07/2008 (Rv. 604230 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE | Ammissibilità - Limiti - Questioni in fatto non esaminate nella sentenza impugnata - Prospettazione delle stesse nei gradi precedenti - Necessità - Relative allegazioni e deduzioni della parte - Onere relativo - Contenuto - Indicazione della sede di prospettazione nel giudizio di merito - Necessità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE
Ove una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (nella specie, relativa alla dedotta mancata produzione del mandato generale alle liti, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo del ricorso, rilevando che nel corso del giudizio di merito non risultava mai sollevata alcuna contestazione in ordine alla regolarità della costituzione della società convenuta).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)