Sez. 1, Sentenza n. 17033 del 23/06/2008 (Rv. 604028 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - BILANCIO - REDAZIONE | Valutazione dei crediti - Criteri e principi ispiratori - Scelta discrezionale degli amministratori - Insussistenza - Valutazione secondo principi di razionalità - Necessità - Fattispecie.
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L'art. 2425 n. 6 cod. civ. (nella vecchia formulazione), disponendo che, ai fini dell'iscrizione nell'attivo del bilancio di società per azioni, i crediti "devono essere valutati secondo il presumibile valore di realizzazione", non attribuisce agli amministratori una discrezionalità assoluta, ma implica una valutazione fondata sulla situazione concreta, secondo principi di razionalità. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, nel valutare la responsabilità degli amministratori convenuti in giudizio ex art. 146 della legge fall. e 2449 cod. civ., aveva ritenuto che l'appostamento di un recupero crediti non era fondato su di una seria indagine sull'effettiva esperibilità di un'azione legale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2425 n. 6, Cod. Civ. art. 2449, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 149
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)