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Sez. 5, Sentenza n. 9218 del 21/04/2011 (Rv. 617611 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - BILANCIO - REDAZIONE | Valutazione dei crediti - Scelta discrezionale degli amministratori - Insussistenza - Secondo il valore presumibile di realizzazione - Nozione.
Stato
decisa il 2011-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617611-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - BILANCIO - REDAZIONE

L'art. 2425 n. 6 cod. civ. (nella vecchia formulazione), disponendo che, ai fini dell'iscrizione nell'attivo del bilancio di società per azioni, i crediti "devono essere valutati secondo il presumibile valore di realizzazione", non attribuisce agli amministratori una discrezionalità assoluta, ma implica una valutazione fondata sulla situazione concreta, secondo principi di razionalità; ciò preclude l'iscrizione in bilancio non soltanto dei crediti semplicemente sperati, ma, anche dei crediti certi, liquidi ed esigibili, qualora siano di dubbia o difficile esazione, i quali, in tal caso, non devono essere iscritti nel loro intero ammontare, bensì nella minore misura che - secondo un prudente apprezzamento - si presume di poter realizzare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2425

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)