Sez. L, Sentenza n. 1298 del 20/02/1996 (Rv. 495918 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Presupposto - Computo dei lavoratori dipendenti - Criterio della normale occupazione nel periodo precedente - Applicabilità - Portata.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)
Ai fini del computo dei lavoratori dipendenti - rilevante per l'applicabilità del regime di stabilità reale del rapporto, ex artt. 18 e 35 legge n. 300 del 1970, deve farsi riferimento non già al criterio del numero dei lavoratori occupati alla data della intimazione del licenziamento, ma a quello della normale occupazione nel periodo antecedente alla data medesima, quale risultante dall'organigramma aziendale e senza tener conto di contingenti ed occasionali riduzioni di personale.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 11/05/1990 num. 108 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)