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Sez. L, Sentenza n. 7448 del 29/07/1998 (Rv. 517595 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Presupposto - Computo dei lavoratori dipendenti - Criterio della normale occupazione nel periodo precedente - Applicabilità - Portata.
Stato
decisa il 1998-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517595-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)

Per il computo dei lavoratori dipendenti - rilevante al fine dell'applicabilità del regime di stabilità reale del rapporto ex art. 18 e 35, Statuto dei lavoratori - deve farsi riferimento al criterio della normale occupazione, quale risultante dall'organigramma aziendale nel periodo antecedente alla data del licenziamento, senza tener conto di contingenti ed occasionali riduzioni di personale, e non già al criterio del numero dei lavoratori occupati alla data dell'intimazione del licenziamento, se questo sia avvenuto in un periodo transitorio di riduzione del personale. Tale momento invece rileva qualora anche poco prima del provvedimento espulsivo vi sia stata una reale, ossia non episodica né simulata, riduzione di personale per ragioni organizzative, tale da mutare effettivamente le dimensioni dell'azienda.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)