Sez. 3, Sentenza n. 6383 del 01/04/2004 (Rv. 571698 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Danno estetico - Natura - Componente del danno biologico - Liquidazione personalizzata del danno - Necessità - Fattispecie.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
Qualora la lesione dell'integrità fisica e psichica si manifesti in forme suscettibili di alterare o deturpare l'aspetto esteriore della persona, pregiudicandola nei rapporti interpersonali, il giudice deve tenere conto di tale danno estetico in sede di liquidazione del danno biologico, del quale costituisce una componente, mediante una personalizzazione qualitativa e quantitativa dei parametri adottati a tal fine (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudice di merito avesse fatto corretta applicazione di tale principio, liquidando il danno per il grave pregiudizio estetico derivante dalle vistose cicatrici conseguenti ad un incidente stradale non autonomamente rispetto al danno biologico ma come componente di esso, utilizzando però parametri superiori rispetto al criterio base del valore medio del punto di invalidità e correlati alla necessità di personalizzazione del danno).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)