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Sez. 2, Sentenza n. 2503 del 21/07/1972 (Rv. 359987 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - CONDIZIONI - PENDENZA DI CONTROVERSIE GIURISDIZIONALI - LIMITI - PENDENZA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1972-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359987-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - CONDIZIONI - PENDENZA DI CONTROVERSIE GIURISDIZIONALI - LIMITI - PENDENZA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - INAPPLICABILITA.*

L'art 295 cod proc civ, presupponendo la contemporanea pendenza di due controversie dinanzi allo stesso giudice o a giudici diversi, si riferisce evidentemente a controversie aventi carattere giurisdizionale, e non puo, dunque, trovare applicazione ove, contemporaneamente alla controversia giudiziaria, sia pendente un procedimento di natura amministrativa e non giurisdizionale. (Conf 2234'69, mass n 341596).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)