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Sez. 2, Sentenza n. 2234 del 21/06/1969 (Rv. 341596 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - PRESUPPOSTO - PENDENZA DI UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341596-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - PRESUPPOSTO - PENDENZA DI UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - ESCLUSIONE.*

L'art. 295 cod.proc.civ., relativo alla sospensione necessaria del processo, presupponendo la contemporanea pendenza di due controversie dinanzi allo stesso giudice o a giudici diversi, si riferisce evidentemente a controversie aventi carattere giurisdizionale e non puo, dunque, trovare applicazione, ove, contemporaneamente alla controversia giudiziaria, sia pendente un procedimento di natura amministrativa e non giurisdizionale. (V.926-68, massima n.332278 1352-59).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)