Sez. L, Sentenza n. 3546 del 06/04/1998 (Rv. 514280 - 01)
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER MATERIA | Rilevabilità d'ufficio - Termini - Giudizi promossi prima del 30 aprile 1995 - Disciplina applicabile - Art. 38 cod. proc. civ. testo previgente - Rilevabilità in ogni stato e grado del giudizio - Sussistenza.
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER MATERIA
In relazione a giudizio promosso prima del 30 aprile 1995, non può considerarsi tardivo il rilievo d'ufficio dell'incompetenza per materia effettuato dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 38 cod. proc. civ. nuovo testo, dovendosi a tali processi applicare la normativa previgente che, secondo il vecchio testo dell'art. 38 cit., prevedeva la rilevabilità (anche d'ufficio) dell'incompetenza per materia in ogni stato e grado del giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)