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Sez. U, Sentenza n. 899 del 14/12/1999 (Rv. 532155 - 01)

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER MATERIA | Nelle controversie di lavoro - Giudizio pendente al 30 aprile 1995 - Regime temporale di rilevazione dell'incompetenza - Disciplina applicabile - Art. 38 cod.proc.civ. nel testo novellato dalla legge n. 353 del 1990 - Esclusione - Art. 38 nel testo previgente - Applicabilità - Conseguenze - Rilevabilità anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
Stato
decisa il 1999-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532155-01

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER MATERIA

Poiché l'art. 38 cod. proc. civ., nella nuova formulazione introdotta dall'art. 4 della legge n. 353 del 1990, non trova applicazione, in forza del combinato disposto degli artt. 90 e 92, secondo comma cod. proc. civ. della stessa legge, ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995, in un giudizio di lavoro a tale data già pendente, il regime di rilevazione dell'incompetenza per materia (per difetto di riconducibilità della controversia a quelle ex art. 409 cod. proc. civ.) non è quello dell'art. 38 nel testo risultante da detta formulazione, per cui l'incompetenza per materia può essere rilevata anche d'ufficio non oltre la prima udienza di trattazione, ma è quello dell'art. 38 nel testo previgente, secondo cui quella incompetenza (come quella per territorio inderogabile) poteva essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (sulla base di tale principio le Sezioni Unite hanno ritenuto che correttamente l'eccezione di incompetenza per materia fosse stata proposta soltanto in appello e che inesattamente il giudice dell'appello l'avesse reputata tardiva).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 90 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)