diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1584 del 23/05/1972 (Rv. 358334 - 01)

COMUNE - CONTRATTI - FORMAZIONE - DELIBERAZIONE - ORGANI - CONSIGLIO COMUNALE - ATTRIBUZIONI - COMPETENZA A DELIBERARE LA CONCLUSIONE D'UN CONTRATTO D'OPERA - SPETTANZA AL CONSIGLIO COMUNALE - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DI CONCLUDERE IL CONTRATTO E CONSEGUENTE STIPULAZIONE AD OPERA DEL SINDACO - ANNULLABILITA - SANATORIA - FORME.*
Stato
decisa il 1972-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358334-01

COMUNE - CONTRATTI - FORMAZIONE - DELIBERAZIONE - ORGANI - CONSIGLIO COMUNALE - ATTRIBUZIONI - COMPETENZA A DELIBERARE LA CONCLUSIONE D'UN CONTRATTO D'OPERA - SPETTANZA AL CONSIGLIO COMUNALE - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DI CONCLUDERE IL CONTRATTO E CONSEGUENTE STIPULAZIONE AD OPERA DEL SINDACO - ANNULLABILITA - SANATORIA - FORME.*

La Competenza per deliberare che un comune concluda un contratto d'opera retribuita (nella specie, si trattava d'affidare ad un architetto la redazione del progetto del piano regolatore) spetta esclusivamente al consiglio comunale, onde debbono considerarsi annullabili, e quindi non opponibili al comune, tanto la deliberazione della giunta con la quale si stabilisca l'affidamento dell'incarico quanto la stipulazione del contratto effettuata dal sindaco in base a tale deliberazione. La invalidita di tale deliberazione e suscettibile di sanatoria, ma a tal fine e necessario che la deliberazione dell'organo competente contenga sia la convalida, consistente in una manifestazione inequivoca di volonta diretta a confermare l'atto invalido, sia tutti gli elementi necessari per la valida esistenza dell'atto in questione (tra i quali, per quanto riguarda la specie, la preventiva Determinazione della spesa occorrente per la redazione del progetto e dei mezzi per sostenerla). (V 2021'67, mass n 329072; 67'65).*

Riferimenti normativi: Legge 03/03/1934 num. 383 art. 284, Legge 09/06/1947 num. 530 art. 15, Legge 04/02/1915 num. 148 art. 131, Legge 04/02/1915 num. 148 art. 139, Legge 04/02/1915 num. 148 art. 306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)