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Sez. 1, Sentenza n. 621 del 15/01/2007 (Rv. 593775 - 01)

COMUNE - CONTRATTI - FORMAZIONE - DELIBERAZIONE | Espropriazione per pubblica utilità - Cessione volontaria - Mancata autorizzazione a contrarre - Mancata approvazione - Annullabilità - Sanatoria - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593775-01

COMUNE - CONTRATTI - FORMAZIONE - DELIBERAZIONE

Riguardo ad atto di cessione volontaria nell'ambito del procedimento espropriativo, ritenuta dal giudice annullabile per mancanza di autorizzazione preventiva e di approvazione successiva dell'organo amministrativamente competente, non è configurabile la convalida, nel senso di volontaria esecuzione del contratto nella concreta conoscenza del fatto invalidante, nella circostanza che il legale rappresentante del Comune e il suo difensore abbiano relazionato in giudizio circa i tempi di corresponsione del pagamento del prezzo della cessione, per la quale erano stati erogati i fondi necessari alla copertura finanziaria.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 04/02/1915 num. 148 art. 118, Cod. Civ. art. 1444

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)