diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1194 del 23/05/1962 (Rv. 251958 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - PROVA CONTRARIA - SILENZIO DEL TITOLO - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1962-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/251958-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - PROVA CONTRARIA - SILENZIO DEL TITOLO - INSUFFICIENZA.*

Se per ritenere esclusa dal novero delle cose in condominio alcuna delle parti accessorie dell'edificio, considerate dalla legge, con presunzione 'iuris tantum', oggetto di proprieta comune, non si richiede che il titolo rechi l'espressa affermazione del diritto di proprieta esclusiva del singolo condomino, e pur sempre necessario che dal titolo medesimo la sussistenza di tale diritto emerga da chiari ed univoci elementi. Il silenzio del titolo, in se considerato, non puo ritenersi idoneo a vincere la presunzione 'iuris tantum' sancita dall'art 1117 cod civ, che appunto in tale silenzio trova, di norma, il suo fondamento e la sua ragione d'essere. (V 698/58, 2237/56).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)