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Sez. U, Sentenza n. 1352 del 17/03/1989 (Rv. 462194 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - ANNULLAMENTO DI ATTI AMMINISTRATIVI - RAPPORTO DI APPRENDISTATO - IMPUGNAZIONE DIRETTA AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DELL'ATTO AMMINISTRATIVO DI CONCESSIONE OVVERO DI DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO DI CUI ALL'ART. 2, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE N. 25 DEL 1955 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1989-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462194-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - ANNULLAMENTO DI ATTI AMMINISTRATIVI - RAPPORTO DI APPRENDISTATO - IMPUGNAZIONE DIRETTA AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DELL'ATTO AMMINISTRATIVO DI CONCESSIONE OVVERO DI DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO DI CUI ALL'ART. 2, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE N. 25 DEL 1955 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*

In tema di rapporto di apprendistato - per la cui instaurazione, l'art. 2, secondo comma, della legge 19 gennaio 1955 n. 25 (nel testo aggiunto dall'art. 1 della legge 2 aprile 1968 n. 424) prevede che il datore di lavoro debba ottenere l'autorizzazione dell'ispettorato del lavoro competente per territorio - la giurisdizione del giudice ordinario deve essere esclusa solo quando il soggetto privato interessato impugni in via diretta, per ottenerne l'annullamento, l'atto amministrativo di concessione o diniego della detta autorizzazione, e non anche quando tale soggetto ne domandi invece la disapplicazione incidentale (ex art. 5 all. E della legge n. 2248 del 1865), in conseguenza della sua illegittimità, ai soli fini dell'accertamento giudiziale del diritto all'instaurazione del rapporto di apprendistato e del connesso rapporto contributivo previdenziale, al quale il ministero del lavoro è estraneo (con conseguente sua carenza di legittimazione nella relativa controversia), incidendo la detta autorizzazione sul sottostante rapporto di lavoro, che costituisce solo un presupposto di fatto dell'obbligazione contributiva. (V 4680/86, mass n 447403).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 19/01/1955 num. 25 art. 2, Legge 19/01/1955 num. 25 art. 22, Legge 02/04/1968 num. 424 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)