Sez. 3, Sentenza n. 10179 del 14/10/1998 (Rv. 519719 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - CONTROVERSIE (OPPOSIZIONE ALLE DISTRIBUZIONI) | Litisconsorzio necessario tra tutti i creditori concorrenti e il debitore escusso - Sussistenza.
ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - CONTROVERSIE (OPPOSIZIONE ALLE DISTRIBUZIONI)
Per il disposto degli artt. 512, 541 e 542 cod. proc. civ. la distribuzione del ricavato della vendita forzata deve avvenire con l'accordo di tutti i creditori concorrenti, oppure in contraddittorio tra questi ed il debitore escusso, per cui in caso di controversia in sede di distribuzione, si profila tra tali soggetti una situazione di litisconsorzio necessario ex art. 102 cod. proc. civ., e ciascuno di essi deve essere convenuto in giudizio indipendentemente dalla circostanza che abbia partecipato oppure no alla discussione del progetto di distribuzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 541, Cod. Proc. Civ. art. 542
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)