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Sez. 3, Ordinanza n. 4177 del 19/02/2008 (Rv. 601881 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE | Controversia sulla distribuzione della somma ricavata dalla vendita forzata - Litisconsorzio necessario tra tutti i creditori concorrenti - Sussistenza - Conseguenze in tema di rinuncia al ricorso per cassazione da parte di un creditore - Possibilità di decisione sul ricorso limitatamente al relativo rapporto processuale con il debitore - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601881-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE

La situazione di litisconsorzio necessario, quale è quella che si verifica tra i creditori nella controversia ex art. 512 cod. proc. civ. sulla distribuzione della somma ricavata dalla vendita in sede esecutiva, comporta l'automatica inscindibilità della controversia in sede di impugnazione ed implica che la rinuncia del ricorrente al ricorso per cassazione verso uno degli intimati non può produrre i tradizionali effetti propri della rinuncia, e cioè l'effetto di giustificare una decisione conseguente sul ricorso limitatamente al relativo rapporto processuale, giacché la decisione della controversia non può che riguardare tutte le parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 512

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)